Domenica 28 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e
lunedì 29 marzo, dalle ore 7 alle ore 15, nelle regioni a statuto ordinario si svolgeranno le
elezioni del Presidente e del Consiglio regionale di 13 Regioni (
Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria), del Presidente e del Consiglio provinciale di 4 province (Imperia, Viterbo, L'Aquila e Caserta), del sindaco e del consiglio comunale di 463 comuni nonché dei consigli circoscrizionali.
Possono votare i cittadini elettori che compiano 18 anni nella giornata di domenica 28 marzo.
Per esprimere il proprio voto, l'elettore deve recarsi, durante gli orari di votazione, presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste è iscritto e il cui numero ed indirizzo sono riportati sulla tessera elettorale personale.
L'elettore sarà ammesso a votare presentando al presidente dell'ufficio elettorale di sezione la tessera elettorale personale, ed un documento d'identità.
Pertanto, nel caso in cui l'elettore fosse sprovvisto di tale tessera potrà richiedere, al più presto, il rilascio di un duplicato all'ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
ELEZIONI REGIONALISI VOTA CON UNA SCHEDA DI COLORE VERDE
L'elettore, contrassegnando il simbolo di una delle liste provinciale poste sul lato sinistro della scheda, esprime un voto valido sia per la lista provinciale prescelta sia per la lista regionale collegata, il cui capolista è candidato a Presidente della giunta regionale.
L'elettore può anche esprimere un voto disgiunto contrassegnando il simbolo di una delle liste provinciali e il simbolo di una lista regionale o il nome del suo candidato a Presidente, non collegati alla lista provinciale prescelta.
In entrambi i casi si può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta scrivendone, nell'apposita riga, il cognome, oppure il nome e il cognome in caso di omonimia.
L'elettore può anche votare solo una delle liste regionali e il suo candidato a presidente tracciando un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del Candidato a Presidente senza segnare alcuna lista provinciale. Il voto è valido anche se si fa un segno sul simbolo della lista regionale e sul nome e cognome del candidato alla Presidenza della Giunta della Regione.
In questo caso si intende validamente votata la lista regionale e il suo candidato a Presidente.
Il voto non si estende a nessuna lista provinciale.
Diventa Presidente della Giunta Regionale chi ottiene il maggior numero di voti.
SI VOTA IN UN TURNO UNICO NELLE GIORNATE DI DOMENICA 28 MARZO DALLE 8 ALLE 22.00 E LUNEDI 29 MARZO DALLE 7 ALLE 15.Le modalità di espressione del voto di cui sopra si applicano alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Basilicata.
Per quanto riguarda, invece, le Regioni Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria le modalità di voto sono disciplinate dalle rispettive leggi regionali.
ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA) E COMUNALI (SCHEDA AZZURRA), le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità e per i malati intrasportabili, SUL SITO WWW.LA7.IT.
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