Accesso alla politica
Vorresti partecipare di più alla vita politica del nostro Paese? Ti senti completamente escluso da quello che fanno, dicono, decidono i nostri politici? Vorresti avere rappresentanti più giovani in Parlamento? Non ti senti rappresentato e vorresti farti sentire di più? In parlamento non si parla dei tuoi problemi? Scegli questo tema allora!
Il quadro normativo
È risaputo che l'età media dei politici italiani è di gran lunga superiore a quanto si riscontra nella maggioranza degli altri paesi democratici.
Ciò non si deve certo a particolari limitazioni di rango legislativo o costituzionale: gli unici limiti di età che la Costituzione fissa per l'accesso alle cariche pubbliche sono i 25 anni richiesti per l'accesso alla carica di deputato (art. 56, comma 3, cost.), i 40 richiesti per diventare senatore (art. 58, comma 2, cost.) ed infine la previsione per cui può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquant'anni di età e goda dei diritti civili e politici (art. 84, comma 2, cost.).
Per quanto riguarda l'elettorato attivo, l'art. 48 della costituzione lo collega al raggiungimento della maggiore età, che la legge ordinaria (art. 2 del codice civile) fissa al compimento del diciottesimo anno. L'unica eccezione è rappresentata dall'art. 58, comma 1, cost., che prevede che per il Senato della Repubblica possano votare solo gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
Negli ultimi anni sono state presentate alcune proposte di legge di revisione costituzionale – rimaste però senza seguito – volte ad abbassare a sedici anni l'età richiesta per l'esercizio del diritto di voto.
I limiti posti dalla Costituzione non sono peraltro, come si è visto, tali da rappresentare un significativo ostacolo all'accesso dei giovani alla politica: basti pensare che è sufficiente avere compiuto i diciotto anni per poter essere eletti consigliere circoscrizionale, comunale, provinciale o regionale, sindaco, presidente della provincia o della regione. Gli unici limiti sono previsti da taluni statuti di regioni speciali per le cariche regionali e, come si è detto, direttamente dalla Costituzione per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato.
E' quindi evidente che la legislazione e la costituzione vigente non pongono particolari ostacoli ad una maggiore partecipazione dei giovani alla vita degli organi elettivi, e che la scarsa partecipazione è addebitabile esclusivamente a fattori non giuridici (scarso interesse da parte dei giovani, resistenze da parte dei gruppi dirigenti dei partiti).
La possibilità di interventi correttivi
Ciò premesso, ci si deve chiedere se siano previsti o ipotizzabili meccanismi per incentivare una maggiore partecipazione, magari intervenendo sulla legislazione in materia elettorale: attualmente, nel nostro ordinamento non vi sono previsioni in tal senso.
Sotto questo punto di vista il problema non è sostanzialmente diverso da quello che si pone rispetto alla partecipazione delle donne alla vita politica, anch'essa attualmente ben al di sotto degli standard di altre nazioni democratiche e della maggioranza dei paesi europei.
Il tentativo di introdurre previsioni per incentivare l'accesso delle donne alle cariche politiche ha trovato in passato ostacoli nella giurisprudenza costituzionale: con la sentenza n. 422 del 1995, la Corte costituzionale aveva infatti ritenuto incostituzionali le previsioni di leggi che avevano previsto quote minime riservate per le donne negli organismi elettivi, per contrasto con il principio di eguaglianza che vieterebbe di introdurre discriminazioni basate sul sesso nella legislazione elettorale.
Ciò ha condotto addirittura ad una modifica dell'art. 51, comma 1, Cost., a cui è stato aggiunto l'inciso "la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini": in seguito a tale revisione costituzionale, deve ritenersi oggi consentito introdurre nella legislazione elettorale particolari forme di discriminazione "positiva" finalizzate ad assicurare una maggiore presenza delle donne, a tutt'oggi sottorappresentate (come ha riconosciuto anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 29 del 2003).
Per quanto riguarda le generazioni giovanili, invece, sembra ancora problematico pensare di introdurre, senza ricorrere ad una revisione costituzionale, meccanismi del genere delle "quote", finalizzati ad imporre la presenza di un certo numero di candidati più giovani negli organi elettivi.
Ciò non esclude la possibilità di sperimentare altre strade per incentivare l'accesso dei giovani alla politica: ad esempio meccanismi di incentivi (economici o d'altro genere) per i giovani che svolgono attività politica, o incentivi ai partiti politici che si impegnato a sviluppare programmi per la formazione politica dei giovani e a promuoverne la candidatura negli organismi elettivi.
La questione dei limiti alla rieleggibilità
Uno strumento importante per favorire il ricambio generazionale potrebbe essere anche l'introduzione di limiti di rieleggibilità per le cariche elettive: tali limiti esistono, attualmente, solo per i sindaci, presidenti delle province e delle regioni, per i quali è prevista la rieleggibilità solo per un secondo mandato; nulla è previsto, invece, per le altre cariche elettive degli organi comunali, provinciali e regionali, e tanto meno per i parlamentari (per i quali, tuttavia, occorrerebbe una revisione costituzionale), anche se alcuni partiti si sono imposti autonomamente regole in tal senso, peraltro soggette e numerose e frequenti deroghe.