Lavoro
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Le norme costituzionali
Oltre ad essere definito “fondamento” della Repubblica (art. 1 Cost.) il lavoro è oggetto di numerose previsioni costituzionali. Secondo l'art. 4 Cost., “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”, e nel contempo “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
Gli artt. 35 e ss. Cost. sviluppano tale principio stabilendo, tra l'altro, che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”, “cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori”, “promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro” “riconosce la libertà di emigrazione” e “tutela il lavoro italiano all'estero” (art. 35 Cost.); il lavoratore “ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, ha diritto “al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi” e “la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge” (art. 36 Cost.); la donna lavoratrice “ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”, e deve avere condizioni di lavoro tali da consentirle “l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”, e sono previsti limiti di età per l'accesso al lavoro e particolari tutele per il lavoro dei minori (art. 37 Cost.); è garantita la previdenza sociale in caso di “infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”, e l'educazione e l'avviamento professionale per “gli inabili ed i minorati” (art. 38 cost.); infine, gli artt. 39 e 40 garantiscono il diritto di associazione sindacale e di sciopero.
Per quanto riguarda le competenze legislative, lo stato conserva la competenza esclusiva nelle materie della “previdenza sociale” (art. 117, comma 2, lett. o) Cost.), e per l' ”ordinamento civile” (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), nel quale deve ritenersi compresa la disciplina dei contratti di lavoro, oltre che la competenza per la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Alla competenza concorrente delle regioni 8(da esercitarsi sempre nel rispetto di principi fondamentali previsti dalla legislazione dello stato) appartengono invece le materie della “tutela e sicurezza del lavoro”, la disciplina delle “professioni” e la “previdenza complementare e integrativa” (art. 117, comma 3, cost.)
La legislazione ordinaria
Il diritto del lavoro - e quindi la tutela dei diritti dei lavoratori - ha subito profonde e spesso contrastanti modificazioni negli ultimi trent'anni.
La promulgazione dello Statuto dei Lavoratori nel 1970, insieme alla legge 533 del 1973 di riforma del processo del lavoro (che lo ha trasformato da processo lento e scritto in un giudizio teoricamente velocissimo e a carattere prevalentemente orale) hanno dato impulso alla materia.
Altre leggi di tutela dei diritti dei lavoratori sono state rapidamente introdotte per assicurare ai lavoratori una tutela intensa e reale dei propri diritti.
Le novità della legge Biagi
Il complessivo assetto normativo viene però profondamente modificato dalla legge di riforma del mercato del lavoro n. 30 del 14 febbraio 2003 (detta anche “Legge Biagi” dal nome del giuslavorista Marco Biagi, assassinato dalle Brigate Rosse nel 2002 a Bologna).
L'intera riforma si basa sul presupposto per cui la flessibilità in ingresso nel mercato del lavoro è il mezzo migliore per agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro e che la rigidità del sistema crea spesso alti tassi di disoccupazione.
La legge Biagi ha introdotto o modificato numerosi contratti di lavoro: dalla somministrazione all'apprendistato, al contratto di lavoro ripartito, al contratto di lavoro intermittente, o al lavoro accessorio e al lavoro occasionale, nonché il contratto a progetto, ha disciplinato le agenzie di somministrazione di lavoro abrogando l'istituto del lavoro temporaneo o interinale, ha introdotto procedure di certificazione e la Borsa continua nazionale del lavoro, ossia un luogo di incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Il decreto n. 276/2003, emanato in attuazione della legge Biagi, è stato successivamente modificato da alcuni decreti legislativi: il D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, c.d. correttivo del D. Lgs. n. 276/2003; la legge n. 80/2005; ma soprattutto la legge Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", che ha dato attuazione al Protocollo sul Welfare del luglio 2007. Tra le altre cose è scomparsa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e il lavoro a chiamata (tranne che nel turismo e nel settore dello spettacolo), il lavoro a tempo determinato è stato limitato a casi meno generici.
Stages
Gli stage o tirocini di formazione e orientamento rappresentano uno degli strumenti di utilizzo più frequente per l'ingresso nel mondo del lavoro.
Gli stagisti sono studenti delle scuole superiori, dell'università o persone che intendono reinserirsi in un'attività lavorativa, cambiare lavoro o comunque acquisire competenze professionali. Possono offrire stage: aziende private, enti pubblici, organizzazioni no-profit.
Secondo la legislazione italiana, lo stage non è in alcun modo considerabile come un rapporto di lavoro subordinato. Questo spiega il motivo per cui non solo non è obbligatoria la retribuzione degli stagisti ma essa è vietata per legge; i soldi eventualmente percepiti dallo stagista vengono dunque concessi a puro titolo di rimborso spese. Lo stagista non matura né ferie né permessi, né ha diritto a periodi di malattia. Periodi brevi di ferie o permessi possono essere concessi dal tutor previa richiesta dell'interessato. Non esiste nessun preavviso di fine rapporto da parte di ciascuno dei contraenti e quindi lo stage può essere terminato senza preavviso e senza motivazione sia da parte dell'azienda che da parte dello stagista.
Inoltre lo stagista ha diritto al solo versamento dei contributi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro, diversamente, per esempio, dalla Francia dove è obbligatorio anche il versamento dei contributi previdenziali.
La legge fissa il limite massimo di durata dei periodi di tirocinio formativo in 4 mesi per gli studenti della scuola secondaria superiore, in 6 mesi per gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea e i disoccupati/inoccupati, in 12 mesi per gli studenti universitari e per i soggetti svantaggiati ed in 24 mesi per i portatori di handicap.
Apprendistato
Il contratto di apprendistato è un contratto a contenuto formativo poiché prevede che l'impresa si impegni a fornire all'apprendista la formazione professionale all'interno del rapporto di lavoro.
In sostanza il rapporto di lavoro si basa su un patto fra datore di lavoro e dipendente, in base al quale l'apprendista accetta condizioni contrattuali peggiori (in termini ad esempio di retribuzione, di durata del rapporto, di ammortizzatori sociali) in cambio di una formazione specializzata tale da garantirgli una cospicua crescita professionale.
Attualmente il contratto di apprendistato è l'unico contratto di lavoro con funzione formativa ed è disciplinato dal D.lgs. n.276 del 2003.
Il rapporto di lavoro sorto dall'accordo fra le parti è di tipo misto comportando l'onere in capo al datore di lavoro di una effettiva formazione professionale, sia mediante il trasferimento di competenze tecnico-scientifiche sia mediante l'affiancamento pratico per l'apprendimento di abilità operative, nonché la retribuzione per il lavoro svolto.
L'assunzione di apprendisti richiede la stipula di un contratto di lavoro in forma scritta con allegato il Piano Formativo Individuale, mentre il numero degli apprendisti assunti non può superare quello dei lavoratori dipendenti qualificati effettivi.
I contratti collettivi determinano la durata del rapporto di apprendistato, comunque per legge non inferiore a due anni e non superiore a sei anni.
Possono essere assunti soggetti con età tra i 15 ed i 26 anni non compiuti.
Ammortizzatori sociali ed Incentivi all'occupazione
Per ammortizzatori sociali si intende un complesso ed articolato sistema di tutela del reddito dei lavoratori che sono in procinto di perdere o hanno perso il posto di lavoro. Questo sistema è definito da specifiche norme di legge. Tra i principali troviamo la cassa integrazione guadagni (CIGS e CIGO), i contratti di solidarietà, l'indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità.
A questo sistema si accompagnano misure speciali, messe in atto attraverso deroghe alla normativa vigente, in favore di lavoratori che appartengono a settori non tutelati dalle misure sopra descritte o che non possono più utilizzarle per vincoli legislativi.
Alla medesima area tematica afferiscono anche misure speciali destinate a soggetti disoccupati o inoccupati che beneficiano di sostegno al reddito (ad esempio i lavoratori socialmente utili).
Per i soggetti percettori di ammortizzatori sociali, disoccupati o inoccupati beneficiari di forme di sostengo al reddito il Ministero del Lavoro mette in atto, in sinergia con le Regioni, progetti e programmi di incentivazione al reinserimento o inserimento lavorativo.